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Decertificazione

Nel 2011, il MINISTERO della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e SEMPLIFICAZIONE ha previsto le nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive .

Dal 1° gennaio 2012 i certificati hanno validità solo nei rapporti tra i privati e le Amministrazioni non potranno più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni.

Le principali novità alle quali le Amministrazioni Pubbliche devono attenersi sono spiegate nella Direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione n° 14 del 22 dicembre 2011, “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive”.

Le nuove norme hanno come obiettivo la completa “de-certificazione” del rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadini.

Tali disposizioni incidono profondamente sui tradizionali rapporti fra utenti e organi della Pubblica Amministrazione, fra cui rientrano ovviamente le istituzioni scolastiche statali e quindi il nostro Istituto.

Ecco le principali novità:

1) le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.
Dal 1° gennaio 2012 le Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più accettarli nè richiederli: la richiesta e l’accettazione dei certificati costituiscono violazione dei doveri d’ufficio;

Per informazioni e moduli di autocertificazione consulta il sito www.comuni.it/autocertificazione/ .

2)  i certificati devono riportare, a pena di nullità, la frase: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Il rilascio di certificati che siano privi della dicitura citata costituisce violazione dei doveri d’ufficio;

3) sarà poi cura delle Pubbliche Amministrazioni acquisire le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l’acquisizione d’ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

A completamento dell’informazione, forniamo due approfondimenti:

  1. è consultabile il documento in cui vengono illustrate le misure organizzative e la individuazione dell’Ufficio Responsabile, previsti dalla Direttiva 14 del 2011, relativo al nostro Istituto;
  2. fra amministrazioni pubbliche, come già detto, non si deve produrre un certificato e la dichiarazione sostitutiva di certificazione, che ha la stessa validità dei certificati che sostituisce, è in esenzione dall’imposta di bollo.
    1. Qualora fossero richiesti certificati da presentare ad un privato, in alternativa all’autocertificazione, sugli stessi deve essere apposta l’imposta di bollo (marca  da €  14,62). Infatti, i certificati comunemente chiamati in “carta semplice” possono essere prodotti solo per gli usi espressamente previsti dalla legge (tabella B del DPR642/1972).
    2. I cittadini nel richiedere qualsiasi certificato, se ritengono di aver diritto all’esenzione, devono obbligatoriamente indicare l’uso e la norma di legge che la prevede (uso e norma che dovranno essere riportate dal funzionario sul certificato).
    3. Si specifica che l’acquisizione di tale notizia, poiché conseguente all’adempimento di un obbligo di legge, quello fiscale, rientra tra i fini istituzionali dell’Istituto e pertanto non costituisce violazione della privacy.
    4. Ai sensi dell’art. 25 del DPR 642/1972 chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell’imposta.
    5. In allegato si riporta  l’elenco dei principali casi di esenzione dall’imposta di bollo.

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